Ordinanza
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Art. 12 Compilazione dei risultati elettorali del Cantone
1 L’ufficio elettorale del Cantone stende in doppio un processo verbale sui risultati dell’elezione. Questo dev’essere conforme, per tutti i circondari in cui l’elezione ha avuto luogo secondo il sistema proporzionale, al modulo 5 dell’allegato 2, quanto al contenuto e alla disposizione. 2 Il processo verbale indica i nomi dei candidati eletti e non eletti di ogni lista di partito, nell’ordine dei suffragi ottenuti. I candidati sono designati con il nome, cognome, anno di nascita, luogo d’origine, domicilio e professione. |