Ordinanza
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Art. 13 Pubblicazione dei risultati
1 Il Governo cantonale pubblica immediatamente nel Foglio ufficiale del cantone il contenuto del processo verbale dell’elezione, senza qualsiasi osservazione e decisione. Indica le possibilità di ricorso secondo l’articolo 77 della LDP. 2 Esso informa per scritto gli eletti e il Consiglio federale sui risultati provvisori dell’elezione. 3 Esso invia senza indugio alla Cancelleria federale una copia non firmata del processo verbale dell’elezione.27 27Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2423). |