Ordinanza
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Art. 19 Attestazione del diritto di voto
1 L’attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l’attestazione. 2 Il servizio, se nega l’attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti:
3 Il servizio indica su ogni lista o nell’attestazione collettiva il numero delle firme valide e di quelle non valide. 4 …35 5 La Cancelleria federale emana istruzioni sull’attestazione collettiva, giusta l’articolo 62 capoverso 4 della LDP. 6 Il servizio tutela la segretezza del voto.36 33Introdotta dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 34Introdotta dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 35Abrogato dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, con effetto dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 36Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1987, in vigore dal 15 set. 1987 (RU 1987 1126). |