del 24 maggio 1978 (Stato 1° luglio 2022) (Stato 1° luglio 2022)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365).
Art. 19Attestazione del diritto di voto
1 L’attestazione del diritto di voto è rilasciata se il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale nel giorno in cui la lista delle firme è presentata per l’attestazione.
2 Il servizio, se nega l’attestazione, deve indicarne il motivo con una delle formule seguenti: