Ordinanza
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Art. 23 Esame preliminare
1 I promotori dell’iniziativa, se sottopongono a esame preliminare un testo redatto in più lingue ufficiali, devono indicare alla Cancelleria federale quale testo è determinante per eventuali adeguamenti. 2 Se presentano il testo dell’iniziativa in un’unica lingua ufficiale, la Cancelleria federale provvede alla traduzione non appena i promotori l’hanno dichiarato definitivo. 3 Tutti i promotori dell’iniziativa certificano con firma autografa alla Cancelleria federale la loro appartenenza al comitato d’iniziativa. I relativi moduli possono essere ottenuti gratuitamente presso la Cancelleria federale.38 3bis Se il progetto di lista delle firme contiene un numero di nomi superiore a quello dei membri che può comprendere il comitato, la Cancelleria federale stralcia gli ultimi nominativi.39 4 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione inerente all’esame preliminare, indicando anche il nome e l’indirizzo di tutti i promotori dell’iniziativa. Se i promotori desiderano che l’iniziativa sia tradotta in lingua romancia, tale versione è pubblicata nell’edizione tedesca del Foglio federale.40 41 38Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787). 39Introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 40Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 feb. 1997, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 761). 41Introdotto dal n. I dell’O del 27 set. 1982, in vigore dal 15 ott. 1982 (RU 1982 1787). |