Ordinanza
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Art. 27e Nulla osta della Cancelleria federale 58
1 Il Cantone cui è stata accordata l’autorizzazione di principio deve ottenere il nulla osta della Cancelleria federale per ogni scrutinio svolto con il voto elettronico.59 1bis La Cancelleria federale stabilisce le condizioni cui è subordinata la concessione del nulla osta e in particolare i requisiti che il sistema di voto elettronico e il suo esercizio devono soddisfare.60 2 Il nulla osta è concesso se le condizioni di cui al capoverso 1bis sono soddisfatte.61 3 Se, esaminata una domanda, la Cancelleria federale giunge alla conclusione che le condizioni non sono soddisfatte, lo comunica al Cantone interessato motivando le proprie valutazioni. 4 Se il Cantone interessato non condivide le valutazioni della Cancelleria federale, questa sottopone la domanda al Consiglio federale affinché decida. 5 Il voto elettronico nell’ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU2022335). 60 Introdotto dal n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU2022335). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU2022335). |