Ordinanza
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Art. 27j Affidabilità del voto elettronico 70
1 I Cantoni devono prendere tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che lo scrutinio possa svolgersi e concludersi correttamente. 2 Devono garantire in particolare che nessun voto vada irrimediabilmente perso sino al momento dell’omologazione del risultato dello scrutinio. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). |