Ordinanza
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Art. 27q Firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali 82
Il Consiglio federale può autorizzare prove di firma per via elettronica di domande di referendum e iniziative popolari federali se sono state prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e la corretta attribuzione di tutte le firme nonché a escludere il pericolo di abusi mirati o sistematici. 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 15 gen. 2014 (RU2013 5365). |