Ordinanza
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Art. 2a Date delle votazioni 6
1 Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:
2 Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse. 3 Per il mese di settembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare. 4 La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell’anno precedente le stesse. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755). |