1 Per le votazioni popolari federali sono riservate le domeniche seguenti:
a.
negli anni in cui la domenica di Pasqua cade in una data successiva al 10 aprile, la seconda domenica di febbraio; negli altri anni, la quartultima domenica prima di Pasqua;
b.
negli anni in cui la domenica di Pentecoste cade in una data successiva al 28 maggio, la terza domenica di maggio; negli altri anni, la terza domenica dopo Pentecoste;
c.
la domenica successiva al Digiuno federale;
d.
l’ultima domenica di novembre.
2 Se lo richiedono motivi preponderanti, la Cancelleria federale, previa consultazione dei Cantoni, propone al Consiglio federale di anticipare o differire singole votazioni o di stabilire ulteriori date per le stesse.
3 Per il mese di settembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale non è indetta alcuna votazione popolare.
4 La Cancelleria federale rende note le date riservate per le votazioni al più tardi nel mese di giugno dell’anno precedente le stesse.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755).