Ordinanza
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Art. 2b Consegna anticipata del materiale di voto 7
I Cantoni provvedono affinché le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all’estero e, su apposita richiesta, ad altri aventi diritto di voto che si trovano all’estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale. 7 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1755). |