Ordinanza
|
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni del regolamento (UE) sui DPI9:
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 del regolamento (UE) sui DPI. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 del regolamento (UE) sui DPI. 9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |