Ordinanza del DFI
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Art. 10 Alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo
Gli alimenti per lattanti donati o venduti a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzati all’interno delle stesse o distribuiti all’esterno possono essere utilizzati o distribuiti soltanto per i lattanti che devono essere nutriti con tali alimenti e unicamente per il periodo necessario. |