1 La denominazione specifica degli alimenti di proseguimento è «alimento di proseguimento».
2 Gli alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte di proseguimento».
3 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 4 sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
- un’indicazione che il prodotto:
- 1.
- è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore ai sei mesi,
- 2.
- deve essere incluso in un’alimentazione diversificata, e
- 3.
- non deve venir utilizzato in sostituzione del latte materno durante i primi sei mesi di vita;
- b.
- un’indicazione che la decisione di iniziare con la pappa di complemento, in particolare nei casi in cui eccezionalmente tale alimentazione sia iniziata prima dei sei mesi, va presa soltanto:
- 1.
- su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia o della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, e
- 2.
- tenuto conto delle necessità di ciascun lattante per quanto concerne la crescita e lo sviluppo;
- c.
- le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto;
- d.
- un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguate;
- e.
- un’indicazione come «avvertenza importante», seguita:
- 1.
- da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti di proseguimento, e
- 2.
- dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina, dell’alimentazione, della farmacia oppure della cura dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
4 Sono inoltre ammesse:
- a.
- indicazioni utili, purché non figurino sull’etichetta e siano destinate esclusivamente alle seguenti persone:
- 1.
- persone qualificate nel campo della medicina, dell’alimentazione o della farmacia,
- 2.
- figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia;
- b.
- illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti di proseguimento e ne illustrino i metodi di preparazione.
5 Non sono ammessi:
- a.
- una caratterizzazione di alimenti di proseguimento concepita in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno;
- b.
- immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso della derrata alimentare;
- c.
- l’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato» o «adattato».
6 La caratterizzazione deve garantire che gli alimenti di proseguimento siano chiaramente distinguibili dagli alimenti per lattanti e deve escludere qualsiasi rischio di confusione, in particolare per quanto riguarda il testo, le immagini e i colori utilizzati.