Ordinanza del DFI
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Art. 15 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 11 OID11:
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta. 3 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare indicazioni sul contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali (eccetto il molibdeno) e delle vitamine elencate nell’allegato 3 e, se del caso, sul tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso per 100 ml di preparato pronto al consumo. La dichiarazione del valore nutritivo può inoltre essere integrata da una o più delle seguenti indicazioni:
4 Sono ammesse le seguenti diciture relative al lattosio:
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