Ordinanza del DFI
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Art. 17 Obbligo di notifica
1 Chi fabbrica o importa alimenti di proseguimento a base di idrolizzati di proteine, contenenti sostanze e composti diversi da quelli elencati nell’allegato 1, e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione. 2 Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser. |