Ordinanza del DFI
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Art. 21 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo 12
1 La caratterizzazione del valore nutritivo può contenere il tenore medio delle sostanze indicate nell’allegato 1 per ogni 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sempre che tale indicazione non sia già prevista dalle disposizioni dell’articolo 20 lettera c. 2 Nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato 4 in riferimento agli alimenti destinati ai lattanti, oltre ai dati indicati conformemente al capoverso 1 è possibile esprimere questi valori in parte percentuale del valore di riferimento. L’indicazione percentuale è consentita soltanto se in 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio ed eventualmente per ogni porzione stabilita del prodotto è contenuto almeno il 15 per cento del valore di riferimento di cui all’allegato 4. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245). |