Ordinanza del DFI
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Art. 22
1 I prodotti agricoli trattati con i prodotti fitosanitari di cui all’allegato 8 elenco A non possono essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altre pappe di complemento per lattanti e bambini nella prima infanzia. 2 I prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato 8 elenco A sono considerati non utilizzati se i valori massimi dei residui di tali sostanze non sono superiori a 0,003 mg/kg. 3 Per i prodotti fitosanitari enumerati nell’allegato 8 elenco B si applicano i tenori massimi di residui ivi previsti. 4 I prodotti pronti per la vendita o preparati sulla base delle indicazioni del fabbricante non devono contenere residui di prodotti fitosanitari superiori a 0,01 mg/kg per sostanza attiva. |