Ordinanza del DFI
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Art. 3 Requisiti generali
1 Le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono:
2 Alle derrate alimentari di cui all’articolo 2 lettere a–e possono essere aggiunte le sostanze e i composti di seguito menzionati:
3 Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono, per la loro composizione, rispondere, sulla base di dati scientifici generalmente riconosciuti, alle esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinate ed essere adatte a tali persone. 4 Non devono contenere sostanze in una quantità tale da mettere a repentaglio la salute delle persone a cui sono destinate. 5 Possono essere immesse sul mercato solamente preconfezionate, a meno che non siano vendute ai consumatori per il consumo diretto. 6 Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati l’osservanza dei requisiti stabiliti nel capoverso 3 deve essere dimostrata sulla base di metodi di analisi opportuni. 7 Le sostanze elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM) sono vietate.6 6 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2245). |