Ordinanza del DFI
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Art. 38 Requisiti
1 Gli alimenti per sportivi possono contenere:
2 Alle colture batteriche vive si applica l’allegato 13. 3 I prodotti energetici devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 1. 4 Nei preparati contenenti proteine e aminoacidi è permesso l’impiego di proteine animali o vegetali di alto valore biologico. Devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14 numero 2. 5 Per le combinazioni di cui all’articolo 37 lettera d si applicano i requisiti previsti per i singoli componenti. 26 RS 817.022.2 |