Ordinanza del DFI
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Art. 5 Definizione
1 Gli alimenti per lattanti sono derrate alimentari destinate a lattanti sani (bambini di meno di 12 mesi) durante i primi mesi di vita e in grado da sole di soddisfare le loro esigenze nutrizionali fino all’introduzione di adeguate pappe di complemento. 2 Un prodotto che non costituisce di per sé un alimento per lattanti ai sensi del capoverso 1 non può essere immesso sul mercato né distribuito come tale. |