Ordinanza del DFI
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Art. 25 Requisiti
1 La formulazione degli alimenti a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali riconosciuti. 2 Gli alimenti a fini medici speciali possono contenere le sostanze e i composti di cui all’allegato 1. 3 Gli alimenti a fini medici speciali devono:
4 L’efficacia di un alimento destinato a fini medici speciali deve essere comprovata mediante dati scientifici generalmente riconosciuti. |
