Ordinanza del DFI
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Art. 29 Caratterizzazione: dichiarazione del valore nutritivo
1 Oltre a quelle di cui alla sezione 11 OID17, nella dichiarazione del valore nutritivo devono figurare le seguenti indicazioni:
2 In deroga all’articolo 23 capoverso 3 OID, le indicazioni contenute nella dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo non devono essere ripetute nell’etichetta. 3 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 OID, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive non devono essere espressi in percentuale delle quantità di riferimento. 4 L’indicazione del tenore di sodio deve figurare insieme agli altri sali minerali e può essere ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: Sale: X g (di cui sodio: Y mg). 5 Sugli alimenti a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute. |
