1 Le sostanze che vengono aggiunte alle derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono:
- a.
- essere presenti nella forma biodisponibile;
- b.
- avere un effetto nutritivo o un effetto fisiologico;
- c.
- essere adatte alle persone a cui sono destinate.
2 Alle derrate alimentari di cui all’articolo 2 lettere a–e possono essere aggiunte le sostanze e i composti di seguito menzionati:
- a.
- le sostanze e i composti di cui all’allegato 1;
- b.
- le sostanze ammesse per le esigenze nutrizionali in questione ai sensi dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sui nuovi tipi di derrate alimentari.
3 Le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali devono, per la loro composizione, rispondere, sulla base di dati scientifici generalmente riconosciuti, alle esigenze nutrizionali delle persone a cui sono destinate ed essere adatte a tali persone.
4 Non devono contenere sostanze in una quantità tale da mettere a repentaglio la salute delle persone a cui sono destinate.
5 Possono essere immesse sul mercato solamente preconfezionate, a meno che non siano vendute ai consumatori per il consumo diretto.
6 Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati l’osservanza dei requisiti stabiliti nel capoverso 3 deve essere dimostrata sulla base di metodi di analisi opportuni.
7 Le sostanze elencate nell’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sull’aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM) sono vietate.6