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Ordinanza sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni (Ordinanza sui domestici privati, ODPr)
del 6 giugno 2011 (Stato 1° luglio 2011)
Art. 24Domanda di rilascio di una carta di legittimazione per un domestico privato assunto all’estero
1 Subito dopo l’arrivo in Svizzera del domestico privato, il beneficiario istituzionale da cui dipende il datore di lavoro trasmette con nota verbale al protocollo o alla missione svizzera una domanda di rilascio di una carta di legittimazione.
2 Il domestico privato deve presentarsi personalmente presso il protocollo o la missione svizzera per farsi consegnare la propria carta di legittimazione.
3 Il protocollo o la missione svizzera può chiedere al datore di lavoro di presentarsi personalmente per assicurarsi che quest’ultimo abbia inteso gli obblighi che gli spettano in quanto datore di lavoro.
4 Il DFAE stabilisce gli ulteriori particolari della procedura e i documenti da presentare.