Ordinanza
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il rapporto giuridico fra l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile2 (organo d’esecuzione) e le persone e le istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale ai quali vengono delegati compiti esecutivi del servizio civile (terzi). 2 Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile. |