Ordinanza
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Art. 3 Compiti esecutivi che non possono essere delegati
L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:
3 Abrogata dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). 4 Abrogate dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). |