Ordinanza
|
Art. 7 Estensione delle competenze esecutive
1 I terzi svolgono sotto la propria responsabilità i compiti loro affidati. Emanano le decisioni necessarie. 2 Essi si attengono alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa. 3 L’organo d’esecuzione riceve una copia di ogni decisione. 4 …10 10 Abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |