Ordinanza
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Art. 8 Diritto di impartire istruzioni
1 L’organo d’esecuzione può impartire ai terzi istruzioni generali, ma non disposizioni concernenti un singolo caso. Esso non interferisce nella gestione aziendale dei terzi. 2 Può rinviare ai terzi i documenti sottopostigli dagli stessi, con il mandato di migliorarli. |