Ordinanza
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Art. 9 Indennità dei terzi
1 L’organo d’esecuzione indennizza i terzi con importi forfettari o versando loro un salario in funzione del lavoro svolto (salario a cottimo).11 2 Mette gratuitamente a disposizione dei terzi gli strumenti d’esecuzione e i mezzi ausiliari specifici del servizio civile, utilizzati dall’organo d’esecuzione stesso. 3 La Confederazione può versare acconti e concedere anticipi. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1117). |