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Art. 10 Assenza di documenti di viaggio
1 È considerato sprovvisto di documenti di viaggio ai sensi della presente ordinanza lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato d’origine o di provenienza e:
2 Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità dello Stato d’origine o di provenienza non motivano l’assenza di documenti di viaggio. 3 Non può segnatamente essere chiesto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l’asilo di prendere contatto con le autorità competenti del loro Stato d’origine o di provenienza. 4 L’assenza di documenti di viaggio è accertata dalla SEM nell’ambito dell’esame della domanda. |
