Art. 11 Deposito dei documenti di viaggio esteri
1 Lo straniero che chiede un documento di viaggio deve depositare presso la SEM gli eventuali documenti di viaggio e documenti sostitutivi del passaporto in suo possesso rilasciati da autorità estere. 2 Quando lo straniero restituisce il documento di viaggio svizzero in seguito a un cambiamento di statuto oppure in vista della proroga del documento di viaggio estero, la SEM può riconsegnargli i documenti di viaggio depositati. |