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Art. 12 Effetti giuridici
1 I documenti di viaggio giusta l’articolo 1 costituiscono documenti di legittimazione di polizia degli stranieri. Con essi non si può provare né l’identità né la cittadinanza dello straniero. 2 Chi possiede un titolo di viaggio per rifugiati o un passaporto per stranieri è autorizzato a ritornare in Svizzera durante il periodo di validità del documento di viaggio, purché nel frattempo il permesso di dimora o l’ammissione provvisoria non abbia perso ogni validità. 3 Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.28 4 ...29 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 955). 29 Abrogato dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, con effetto dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129). |
