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Art. 15 Procedura di rilascio di un visto di ritorno
1 Chi intende chiedere un visto di ritorno deve presentarsi di persona presso la competente autorità cantonale degli stranieri. 2 Se possibile, la domanda deve essere presentata sei settimane prima dell’inizio del viaggio previsto. 3 L’articolo 14 capoversi 3 e 4 è applicabile per analogia. 4 La SEM decide in merito al rilascio del visto di ritorno e ne informa il richiedente.32 5 Previo versamento dell’emolumento, il richiedente si presenta alla competente autorità nel luogo di domicilio per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali secondo l’articolo 6 dell’ordinanza VIS del 18 dicembre 201333.34 6 Una volta informata dell’avvenuto rilevamento dei dati, la SEM rilascia il visto di ritorno. Fa pervenire al richiedente il documento di viaggio munito del visto di ritorno.35 7 Il Cantone è indennizzato per l’onere occasionato dal rilevamento biometrico.36 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237). 35 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237). 36 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237). |
