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Art. 16 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali per i documenti di viaggio 37
1 L’autorità cantonale competente scatta una fotografia digitale del richiedente.38 2 L’autorità cantonale competente registra due impronte digitali del richiedente sotto forma di impronta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile registrare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice. 3 Le impronte digitali non vanno registrate se il richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non temporanea. 4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un documento di viaggio la cui validità non può superare 12 mesi. Una durata di validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 20 nov. 2015 (RU 2015 4237). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3129). |
