1 La SEM rifiuta il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno, se:
- a.
- il rappresentante legale dello straniero minorenne o interdetto non dà il proprio consenso; se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, è sufficiente il consenso di un genitore; se, in base alle circostanze, non si può senz’altro supporre che l’altro genitore sia d’accordo, occorre ottenere anche il consenso di quest’ultimo;
- b.
- il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno sarebbe in contrasto con una decisione pronunciata da un’autorità svizzera in base al diritto federale o cantonale;
- c.
- la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è perseguito penalmente in Svizzera per un crimine o un delitto;
- d.
- la competente autorità federale o cantonale lo chiede perché lo straniero è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato e la pena o la misura non è né prescritta né scontata;
- dbis.40
- lo straniero è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, all’espulsione giudiziaria;
- e.
- lo straniero è segnalato per arresto nel sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) o nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per un crimine o un delitto;
- f.
- l’ammissione provvisoria, il permesso di dimora o il permesso di domicilio su cui si basa lo statuto di soggiorno attuale dello straniero non sono più validi.
2 Se da una perizia o da una sentenza del tribunale risulta che lo straniero ha contraffatto, alterato o lasciato per uso a terzi non autorizzati il suo vecchio documento di viaggio, la SEM rifiuta, per due anni al massimo, il rilascio di un nuovo documento di viaggio o di un nuovo visto di ritorno.
40 Introdotta dal n. I 8 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).