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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
del 14 novembre 2012 (Stato 1° febbraio 2023)
Art. 21Sostituzione
1 In caso di perdita, il documento di viaggio è sostituito soltanto se lo straniero esibisce una denuncia fatta alla polizia e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 22.
2 I documenti di viaggio divenuti inservibili sono sostituiti soltanto se vengono restituiti.