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Art. 23 Emolumenti
1 Il rilascio di un documento di viaggio o di un visto di ritorno è soggetto a emolumento. Fa eccezione all’obbligo dell’emolumento il rilascio di un documento di viaggio per la preparazione della partenza dalla Svizzera o per la partenza definitiva verso uno Stato terzo, se il prelievo dell’emolumento rischia di ritardare la partenza. 2 La SEM può riscuotere un emolumento conformemente all’allegato 2, se il documento di viaggio è stato perso, è divenuto inservibile o è stato deteriorato per negligenza. 3 Le aliquote degli emolumenti sono disciplinate nell’allegato 2. 4 La competente autorità cantonale fattura direttamente al richiedente l’emolumento per la ricezione della domanda ai sensi degli articoli 14 capoverso 3 e 15 capoverso 3. La SEM fattura al richiedente gli emolumenti per la registrazione della fotografia e delle impronte digitali, nonché le spese per il materiale e la produzione. La SEM fattura il saldo ai Cantoni e al servizio preposto all’allestimento dei documenti di viaggio. La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3. |
