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Art. 26 Riscossione degli emolumenti e delle spese
Eccezion fatta per l’emolumento riscosso dai Cantoni per la ricezione della domanda di cui all’articolo 14 capoverso 3 o 15 capoverso 3, gli emolumenti e le spese sono riscossi insieme al momento dell’accoglimento della domanda. |
