Ordinanza del DFGP
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Art. 6 Termini per il trattamento
1 Il Servizio SCPT e i fornitori trattano gli ordini, le domande e i mandati in entrata prima della scadenza dei termini previsti nella presente ordinanza. 2 Se il Servizio SCPT o uno dei terzi da esso incaricati assume l’esecuzione di un mandato di sorveglianza, non soggiace ai termini di trattamento applicabili ai fornitori secondo gli articoli 16–18. |