|
Art. 15k Entità dei sussidi
(art. 82 cpv. 1 LStrI) 1 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione. 2 Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione. 3 La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.85 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2849). |