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Art. 15eter Modalità d’intervento di personale estero in Svizzera 68
1 In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento oppure approva una corrispondente domanda dell’Agenzia. La SEM partecipa all’elaborazione del piano operativo.69 2 La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest’ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero. 3 La SEM concorda i mezzi e le modalità d’intervento di personale estero con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen. 4 Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati. 5 Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine e il personale dell’Agenzia alle disposizioni di quest’ultima.70 5bis In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell’impiego, la SEM può riferire all’Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.71 6 La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 195872 sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati.73 7 Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale74.75 68 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022458). 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022458). 71 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022458). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022458). 75 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022458). |
