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Art. 15equater Sistema d’informazione e protezione dei dati per il personale estero in Svizzera 76
Il personale estero ha gli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all’articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L’accesso al sistema d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica. 76 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018 (RU 2018 3119). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022458). |
