Art. 10 Etichettatura di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri 15
1 Chi commercializza o cede un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero prodotti in serie ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettere a, e o i dell’ordinanza del 19 giugno 199516 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova, autofurgone nuovo o trattore a sella leggero nuovo), deve apporvi le indicazioni sul consumo di energia e altre caratteristiche secondo l’allegato 4.1. 2 Chi commercializza o cede un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero prodotti in serie che ha percorso più di 2000 chilometri e vi appone delle indicazioni secondo l’allegato 4.1, deve impiegare le indicazioni valide al momento dell’etichettatura. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469). 16 RS 741.41 |