Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici
Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (CE) n. 1222/200926 deve soddisfare le esigenze definite nell’allegato 4.2. 26 Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17. |