Art. 17a Disposizione transitoria relativa all’articolo 12 32
1Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV33, il DATEC può prevedere categorie di efficienza energetica proprie e un’etichettatura specifica. 2 Le disposizioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 saranno rese note nel 2019 entro il 30 novembre ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2020. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2018 (RU 2018 2671). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3469). 33 RS 741.41 |