Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi;
- b.
- cessione: l’ulteriore vendita a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l’ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro vendita a titolo professionale;
- c.6
- offerta: ogni attività destinata alla commercializzazione o alla cessione di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, come l’esposizione in locali commerciali o eventi, la raffigurazione in prospetti pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo.
6 Introdotta dal n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415).
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