Art. 4 Esigenze minime
1 Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati 1.1–2.13.7 2 Le esigenze minime valgono anche per gli impianti e gli apparecchi che sono acquistati per uso proprio professionale. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415). |