Art. 6 Etichettatura
1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1–1.2210, 3.111 e 3.2 deve apporvi l’etichettaEnergia.12 2 L’etichettaEnergia deve indicare in modo uniforme e comparabile il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici per i modi di funzionamento determinanti; i dettagli sono disciplinati negli allegati di cui al capoverso 1. 3 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi di cui al capoverso 1 deve provvedere affinché l’etichettaEnergia:
4 Nei documenti di vendita di cui al capoverso 3 lettera b, in alternativa la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica dell’impianto o dell’apparecchio come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione prezzo. 10 L’all. 1.21 entra in vigore il 1° mar. 2021, l’all. 1.22 il 1° set. 2021 (RU 2020 14381441). 11 L’all. 3.1 è abrogato il 1° set. 2021. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 15 mag. 2020 (RU 2020 1415). |