Art. 8 Documenti tecnici
1 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2 sono adempiute. 2 I documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e in particolare devono contenere le seguenti indicazioni:
3 I documenti tecnici possono essere redatti in un’altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 4 I documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell’impianto o dell’apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare di una serie. |